STATUTO DI ASSOCIAZIONE AMBIENTALISTA
“COLLI PURI, COLLALBRIGO RESPIRA”
Art. 1. – E’ costituita l’Associazione ” Colli Puri, Collalbrigo Respira”. E’ una libera Associazione di fatto, apartitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.
Art. 2. – L’Associazione, ente indipendente, apolitico ed aconfessionale, non persegue finalità di lucro, bensì esclusivamente il fine di utilità sociale mediante la tutela e la valorizzazione della natura e dell’ambiente, con lo scopo di svolgere, propagandare, avviare, aggiornare, perfezionare e promuovere la sensibilità ambientale ed in particolare la promozione di un uso sostenibile delle risorse naturali, delle coltivazioni biodinamiche e biologiche, con la lotta all’inquinamento, all’uso sistematico dei pesticidi, allo spreco ed all’uso irrazionale delle risorse naturali, del territorio e dell’energia.
Si propone quindi di:
– diffondere la sensibilità ambientale;
– ampliare la conoscenza sui processi naturali .e di coltivazione per un equilibrato uso della scienza nella coltivazione e negli allevamenti;
– proporsi come luogo di incontro e di aggregazione per chiunque sia interessato a tali tematiche;
Art. 3. – L’associazione “Colli Puri, Collalbrigo Respira” per il raggiungimento dei suoi
fini, intende promuovere varie attività, in particolare:
- attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di filrns e documenti;
- attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici
- attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, redazione di siti internet o di altri strumenti della rete, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.
Art. 4. – L’associazione “Colli Puri, Collalbrigo Respira” è aperta a tutti coloro che sono interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali, e sono residenti sia nella Località “Collalbrigo di Conegliano”, che al di fuori della località ma entro una fascia di 150 metri a ridosso dei limiti della località Collalbrigo.
I soci si dividono in:
soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
soci simpatizzanti: coloro che pur non essendo residenti a Collalbrigo o nella estrema prossimità (150 mt) condividono le idee, le motivazioni e le iniziative dell’associazione “Colli Puri, Collalbrigo Respira”. Detti soci non hanno diritto di elettorato passivo ed attivo. Devono essere comunque convocati a tutte le riunioni dell’Assemblea. In quella sede costituiranno l'”Arengo” dei “Colli Puri”, organismo assembleare all’interno del quale potranno esprimere una loro separata votazione sui temi all’ordine del giorno. Le decisioni dell’Arengo avranno valore consultivo per l’assernblea e per il Presidente della Associazione.
Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e noi)) è soggetta a rivalutazione.
Art. 5. – L’ammissione dei soci ordinari avviene al momento della presentazione della domanda scritta del richiedente rivolta al Consiglio direttivo, il quale annoterà il nominativo nel libro soci. Il Consiglio Direttivo ha 30 giorni di tempo per eventualmente rifiutare, con comunicazione scritta al socio e con annotazione nel libro soci, l’ammissione del socio; ove non pervenga alcuna comunicazione da parte del Consiglio Direttivo il richiedente si intenderà iscritto a far data dal momento della presentazione della domanda.
Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al collegio dei probiviri.
Art. 6. – Tutti i soci sono. tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, sospensione o espulsione dalla Associazione.
I soci possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei probiviri.
Art. 7. – Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto attivo e passivo a partire dal trentunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda di ammissione; approvano e modificano lo statuto ed i regolamenti e nominano gli organi direttivi dell’associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.
Art. 8. – Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
– quote associative e da eventuali contributi straordinari;
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 9.— L’anno finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.
Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria
ogni anno entro il mese di aprile.
Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.
Art. 10. — Gli organi dell’Associazione sono:
l’assemblea dei soci;
l’Arengo
il Consiglio direttivo;
il Presidente;
il Collegio dei probiviri;
Art.. 11. — L’assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straorciinria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o dp almeno un ventesimo degli associati.
Art. 5. – L’ammissione dei soci ordinari avviene al mornento della presentazione della domanda scritta del richiedente rivolta al Consiglio direttivo, il quale annoterà il nominativo nel libro soci. Il Consiglio Direttivo ha 30 giorni di tempo per eventualmente rifiutare, con comunicazione scritta al socio e con annotazione nel libro soci, l’ammissione del socio; ove non pervenga alcuna comunicazione da parte del Consiglio Direttivo il richiedente si intenderà iscritto a far data dal momento della presentazione della domanda.
Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al collegio dei probiviri.
Art. 6. – Tutti i soci sono. tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, sospensione o espulsione dalla Associazione.
I soci possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei probiviri.
Art. 7. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto attivo e passivo a partire dal trentunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda di ammissione; approvano e modificano lo statuto ed i regolamenti e nominano gli organi direttivi dell’associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.
Art. 8. – Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
– quote associative e da eventuali contributi straordinari;
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 9. — L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
II Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.
Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.
Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.
Art. 10. — Gli organi dell’Associazione sono:
l’assemblea dei soci;
l’Arengo
– il Consiglio direttivo;
– il Presidente;
– il Collegio dei probiviri;
Art.. 11. — L’assemblea dei soci è il rnomento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o dp almeno un ventesimo degli associati.
Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.
Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo; nomina un Vice Presidente ed un Tesoriere il quale avrà il compito di rendicontare i movimenti contabili dell’associazione.
Art. 16. — Il Collegio dei probiviri è composto da tre soci eletti in assemblea. Dura in carica 1 anno.
Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di sospensione, espulsione e sui dinieghi di ammissione.
Art. 17. – Tutti gli associati hanno diritto di proporre o adottare, in qualsiasi momento, iniziative a nome dell’associazione, anche senza aver consultato gli Organi associativi, purché le iniziative rientrino negli obbiettivi e nello scopo associativo. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di dissociarsi da iniziative ritenute non corrispondenti allo spirito e allo scopo associativo, e nei casi più gravi l’associato può essere deferito al Collegio dei Probiviri per le sanzioni del caso. In questo caso l’iniziativa non è sottoscritta dall’Associazione e le conseguenze di qualsiasi genere restano in capo all’associato.
Il Consiglio Direttivo ha altresì facoltà di autorizzare l’estempbranea iniziativa del singolo associato, farla propria, ed impegnare quindi legalmente il nome, la struttura e le risorse del Comitato.
Art. 18. — Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria.
patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’ad, 3, cornrna 190 della legge 23.12.96, n. 662.
Art. 19. — Tutte le cariche elettive sono gratuite.
Art. 20. — Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.
Martedì 30 Ottobre 2012, Collalbrigo di Conegliano, Via del Poggio, 12